Nella legge di Stabilità 2018 ,vi è la proroga anche per il biennio 2018-2019 della cedolare secca al 10% per gli affitti a canone concordato.
Alle locazioni di mercato si applica invece l’aliquota standard del 21%.
La cedolare ridotta si applica, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “ai contratti di locazione che, oltre ad essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (articolo 9, comma 1, Dl 47/2014)”.
Il contratto di locazione a canone concordato :
- è caratterizzato da un canone calmierato, a differenza del canone libero ,che dipende dai prezzi di mercato
- può essere utilizzato per i contratti ad uso abitativo, ad uso transitorio e per gli studenti universitari
- riguarda le abitazioni di proprietà dei privati concesse in locazione a privati, studenti e cooperative/enti senza scopi di lucro
- prevede che il canone non possa superare un tetto massimo stabilito da accordi territoriali tra le principali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini
- può avere durata pari a :
- 3 anni + 2 di rinnovo (o 3) per le abitazioni
- 6 mesi e fino a 3 anni per gli studenti universitari
- 1 mese e fino a 18 mesi per i contratti transitori