𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮: 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲

La burocrazia italiana spesso prende il sopravvento e, per la maggior parte delle persone, non risulta molto chiaro quali siano gli interventi che si possono fare in casa senza dover essere autorizzati dal Comune.

Vediamo il primo titolo abilitativo. Si chiama CIL ovvero COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI.
Con questo titolo è possibile realizzare tutti gli interventi di edilizia libera.

Quali sono gli interventi di edilizia libera?

Sono  interventi di manutenzione ordinaria:

  • le tinteggiature interne;
  • le sostituzioni di pavimenti, sanitari o impianti;
  • le tinteggiature delle facciate ( senza modifiche e per “senza modifiche ” intendo che non si può cambiare nemmeno il colore)  e sempre che le impalcature non servano o non occupino suolo pubblico.
  • gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (purché non si alteri la sagoma dell’edificio).

A febbraio del 2018 è stato approvato il Decreto delle Infrastrutture-Semplificazioni che contiene un elenco di tutti i lavori che si possono fare in casa senza bisogno di presentare nulla al comune e dei lavori che possiamo fare dandone comunicazione.

Un caso che spesso causa difficoltà interpretative riguarda le tensostrutture e i gazebo.

Le tensostrutture sono quelle opere realizzate con materiali mantenuti in posizione tramite tensione come, ad esempio, teli e plastica per capannoni e serre.

Per poter installare una tensostruttura o un gazebo dovete dare comunicazione al Comune.  Tali strutture devono essere removibili e temporanee ( ovvero avere una durata inferiore a 90 giorni) .

Invece, per la loro manutenzione, la riparazione o la rimozione non occorre dare alcuna comunicazione al Comune.

Per visionare il video: https://youtu.be/eMqAy99S2Ek

L’ importanza di saper leggere una visura catastale

In tanti sottovalutano questo documento, che per me e alcuni professionisti del settore, è fondamentale per estrapolare alcuni dati necessari per una compravendita immobiliare.

La visura catastale è quel documento che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e che contiene tutti i dati dell’immobile. 

Vedremo oggi tutti gli elementi che compongono una visura catastale di un immobile censito nel catasto fabbricati (eh si, perché il catasto viene suddiviso in catasto terreni e in catasto fabbricati, ma questo è un altro discorso).

Nella prima riga del documento viene riportato il tipo di visura ( visura per soggetto, visura per immobile, visura per indirizzo, etc…) e subito dopo la data in cui la stessa è stata richiesta.

Sotto c’è una tabella contenente:

– foglio: il territorio comunale viene suddiviso in fogli, identificati con numeri arabi;

– particella o mappale: queste due parole sono sinonime e identificano l’unità immobiliare urbana (appartamento, villa, negozio, box);

– subalterno: è la suddivisione della particella.

Se guardando l’immobile dall’alto non si è in grado di identificare in maniera univoca il bene, pertanto oltre alla particella si avrà bisogno anche del subalterno (succede che si avrà il subalterno nel caso di un appartamento sito in una palazzina mentre NON succede nel caso di una villetta a schiera o nel caso di capannone perché in questi ultimi casi il bene è identificabile con visione dall’alto);

zona censuaria: raggruppamento degli immobili in base ad alcune caratteristiche estimative. Alcune volte non viene inserita;

– microzona: sottozona della zona censuaria. Alcune volte non viene inserita;

– categoria catastale: viene identificata con una lettera ed un numero. È un raggruppamento fatto dal catasto che ha suddiviso tutte le unità immobiliari in 6 gruppi identificati: A, B, C, D, E, F.

Se il vostro immobile ha una categoria catastale A/1 significa che è il primo del gruppo A (immobili residenziali e uffici privati);

Per poter capire meglio dove si trova il vostro immobile potete leggere questo articolo ( metti il link sull articolo sulle unità immobiliari)

– classe: è il livello di pregio dell’immobile e nel catasto dei fabbricati varia da 1 sino ad un numero non definito. La classe 1 è il livello più basso;

– consistenza: è l’unità di misura del nostro immobile e cambia in base al gruppo di appartenenza. Nel gruppo A gli immobili hanno una consistenza espressa in vani, nel gruppo B in mc e nel gruppo C in mq. Gli altri gruppi non hanno una consistenza catastale.

Il vano catastale non corrisponde al numero di stanze dell’immobile ma per maggiori informazioni leggi questo articolo ( metti il link sull articolo sulle unità immobiliari);

– superficie catastale: è stata introdotta in visura il 09/11/2015 in base al DPR 138 del 1998 e si suddivide in superficie totale e superficie escluse aree scoperte;

rendita catastale: è il valore che viene preso e utilizzato come base per il pagamento delle imposte di compravendita e per le imposte comunali e varia in base alla categoria del bene, all’ estensione e all’ubicazione;

note: vengono trascritte alcune modifiche che hanno modificato i dati sopradescritti. Esempio: aggiunta in visura della superficie catastale;

Sotto la tabella viene riportato l’indirizzo dell’immobile e il piano del bene e di eventuali pertinenze.

Esempio: piano 2-5 significa che l’immobile è sito al piano secondo e che c’è una pertinenza al piano quinto (un solaio).

Subito sotto viene riportato l’intestatario (o più intestatari) del bene, con il codice fiscale, luogo e data di nascita e la quota di appartenenza sul bene ( quota di proprietà, nuda proprietà, diritto di abitazione, etc…).

La visura catastale vi da, quindi, un quadro quasi completo del bene. Bisogna confrontare i dati catastali ( foglio, mappale e subalterno)  con quanto è stato riportato nell’ultimo atto di acquisto ( atto di compravendita, successione, testamento, etc…).

È necessario verificare che la superficie catastale sia corretta, così come indirizzo e piano del bene.

Bisogna assolutamente verificare che la persona riportata in visura sia la persona che ha facoltà per poter vendere o cedere il diritto. Questo documento è un punto di partenza per poter cedere un immobile.

Cosa sono i vani e come si conteggiano

Molto spesso mi capita che, davanti ad una visura catastale, mi si chieda cosa sono i VANI e perchè la loro casa abbia solo “5,5 vani” piuttosto che “7 vani quante sono le stanze dell’appartamento”.

I vani catastali sono la misura della consistenza degli immobili appartenenti al gruppo A ( residenze e uffici privati) e non corrispondono ai vani fisici delle abitazioni. È bene che lo sappiate subito!!!

I vani catastali sono i locali utili effettivi detti anche vani principali e sono tutti quegli ambienti delimitati tra pavimento e soffitto, racchiusi tra le pareti con accesso indipendente e una finestra. 

I vani principali sono ad esempio: camere, stanze, saloni, soggiorni, ecc.; in linea di massima l’ampiezza di un vano non può superare i 28 mq;

Se un vano supera i 28 mq bisogna calcolare l’ eccedenza di vano.

Esempio: soggiorno di 38 mq vale 1 vano + eccedenza ( 38-28)/28 = 10/28 = 0,36 quindi un soggiorno di 38 mq è pari a 1,36 vani

I vani principali vengono contati un vano

(La cucina viene contata un vano indipendentemente dalla superficie)

Poi esistono i vani accessori diretti che sono ad esempio il bagno, ripostiglio, ingresso, disimpegno, cabina armadio ( tutto quello che compone l’immobile ma non viene conteggiato come vano principale)

Gli accessori diretti vengono contati un terzo di vano.

 

Ed infine, i vani accessori complementari sono solitamente le pertinenze (soffitte, cantine, ecc.) e vengono contati un quarto di vano.

La consistenza viene arrotondata al mezzo vano!

Attenzione: balconi, terrazzi, box auto NON sono verranno conteggiati MAI come vani!

Faccio un esempio per farti capire subito: se dal conteggio della consistenza risultano vani 5,01 si arrotonda a vani 5; se invece dal conteggio della consistenza risultano vani 4,92 si arrotonda a vani 5; così come se dal conteggio della consistenza risultano vani 6,81 si arrotonda a vani 7.

Tabella delle categorie catastali

I – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA – Gruppo A – B – C

GRUPPO A
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

 

GRUPPO B
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

 

GRUPPO C
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte

 

II – IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE – Gruppo D

GRUPPO D
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

III – IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE – Gruppo E

GRUPPO E
E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

 

IV – ENTITA’ URBANE – Gruppo F

GRUPPO F
F/1 Area urbana
F/2 Unità collabenti
F/3 Unità in corso di costruzione
F/4 Unità in corso di definizione
F/5 Lastrico solare
F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione ( circolare 1/2009)

 

NOTE ESPLICATIVE SUL GRUPPO A

A/1 – Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

A/2 – Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.

A/3 – Abitazioni di tipo economico.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.

A/4 – Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.

A/6 – Abitazioni di tipo rurale.

A/7 – Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.

A/8 – Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario.

A/9 – Castelli, palazzi eminenti. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. E’ compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

A/10 – Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale.

A/11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc…    

 

Note altri gruppi per categorie catastali più particolari

D/7 – Sono quelle strutture costruiti specificatamente per quel tipo di attività a cui sono destinati. Esempi sono i gli impianti per i rifornimenti di carburante o gli impianti industriali.

D/8 – Grandi negozi, centri commerciali.

E/3 – Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. Un esempio sono le Caserme dei Carabinieri.

F/2 – Unità collabenti – fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili.

 

IMU e TASI PRIMA CASA: si pagano sino alla richiesta della residenza

L’IMU ( Imposta Municipale Unica) e la TASI ( Tassa sui servizi indivisibili) sono tributi di competenza comunale e si pagano il 16 Giugno e il 16 Dicembre di ogni anno.

Non tutti i proprietari di un immobile sono tenuti a effettuare i versamenti. Infatti la norma prevede che non si paghino le imposte sull’abitazione principale.

Ai fini IMU l’ abitazione principale è quell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Il che significa che l’Imu andrà pagata con le aliquote corrispondenti decise dal Comune e secondo i codici tributo stabiliti dal Comune sino al momento in cui sarà effettivo il trasferimento della residenza.

E vale lo stesso anche per la Tasi. Nonostante infatti il legislatore non si sia espresso in merito, si intendono estese a questa le regole valide per l’Imu.

Chi paga l’IMU e la TASI nel mese della vendita? 

L’imposta comune si calcola in base agli effettivi mesi di possesso o di effettiva detenzione o anche titolarità del diritto reale sul bene. Il mese si calcola per intero a partire dal 16esimo giorno. I giorni devono essere in pratica almeno 15.

Se si rogita l’immobile il 18 del mese, i tributi per il mese in questione verranno pagato da chi ha avuto il possesso del bene per un periodo più lungo rispetto all’altro soggetto ( quindi il venditore).

Superficie catastale: come si calcola

Stai pensando di comprare o vendere la tua casa e, documentandoti nei diversi blog, hai appena scoperto che dal 09 Novenbre 2015 ogni casa ha la superficie catastale riportata in visura e che durante il rogito deve essere dichiarata così come riportata al catasto?

Ma che cos’è la superficie catastale? Come si calcola? E come faccio a sapere la superficie catastale della mia casa?

Rispondo subito alla tua ultima domanda. Nessun problema se non la sai! Ti dirò come calcolarla da solo ma se non vuoi leggere tutto, chiamami e ti do io la visura catastale con la superficie catastale!

Il calcolo della superficie catastale

La superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei vani principali quali soggiorno, camera, studio e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili. In pratica calcola tutti gli spazi interni alla casa, muri interni compresi, al 100%;

b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, conteggiata

  • al 50% se comunicanti con i vani della lettera a);
  • del 25% se non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, conteggiata al

  • 30 %, fino a metri quadrati 25, e del 10 % per la quota in eccesso, nel caso in cui siano comunicanti con i vani della lettera a);
  • 15 %, fino a 25 mq, e del 5 % per la quota in eccesso se non comunicanti.

d) della superficie dell’area scoperta che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 %, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 % per superfici eccedenti detto limite. Per ville e villine è un po diverso questo conteggio, se sei interessato chiamami.

NOTA

Muri

  • muri interni vengono conteggiati al 100%;
  • muri perimetrali esterni vengono conteggiati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm;
  • muri in comune fino ad uno spessore massimo di 25 cm sono conteggiati al 50%.

Locali

Quelli che hanno altezza utile inferiore a 1,50 m, non vengono conteggiati.

Scale, rampe

Sono conteggiati in pianta indipendentemente dal numero di piani collegati.

Arrotondamento

La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.

Vediamo un esempio:

1. L’appartamento al piano 5° ha un’area di 100 mq, conteggiando tutti i muri interni e i muri esterni come ti ho spiegato sopra;

2. ha una cantina al piano -1 che misura 5 mq:

  • non comunica né con i vani principali né con quelli accessori allora sarà conteggiata al 25% ovvero come 1,25 mq.

3. ha un balcone (non condominiale) che misura 8 mq

  • comunica con i vani principali o con quelli accessori è conteggiato , essendo inferiore a 25 mq, al 30%, ovvero come 2,4 mq.

La superficie catastale totale è data da: 100,00 +1,25 + 2,40 = 103,65 Mq

Vendere casa: cosa fare dopo il rogito

Hai preparato l’immobile per la vendita e in tempi record l’agenzia immobiliare te l’ ha venduto.

Il rogito è stato fissato e rimangono solo alcuni adempimenti da portare a termine.

In ordine i passi da seguire per non aver problemi e vendere la casa senza problemi.

Comunicazione di cessione di fabbricato

Nel caso di vendita a cittadini europei non occorre alcuna comunicazione in quanto la vigente normativa  prevede che basti solo la registrazione del contratto di compravendita presso l’Agenzia delle Entrate. Non vi preoccupate se ne occuperà il notaio.

Sapete quando siete obbligati a fare la cessione?

Nel caso di vendita a cittadini extracomunitari di cui l’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Entro 48 ore (non sono previste proroghe in caso di giorni festivi) dalla vendita della casa e quindi dalla consegna delle chiavi, si deve comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza la comunicazione di cessione del fabbricato, indicando le generalità dell’acquirente:

1. Se il comune è sede di questura deve essere presentata alla questura competente.
2. Se il comune non è sede di questura, la domanda deve essere presentata ai vigili urbani.

C’è una modulistica apposita che deve essere compilata e firmata dalle parti ed è necessario allegare i documenti d’identità della parte acquirente e della parte venditrice.

Adempimenti fiscali

Il venditore deve pagare l’ IMU, la TASI e la TARES relative ai mesi di possesso dell’immobile, quando non esente. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni. Quindi se farete il rogito il 10 Gennaio, non avendo superato i 15 giorni di possesso del bene nel mese di riferimento,  siete esentati dal pagamento.

Comunicazione all’amministratore di condominio

Il venditore deve comunicare anche all’amministratore di condominio le generalità dell’acquiremte affinché provveda ad addebitare le spese condominiali allo stesso dalla data del rogito in poi. Il venditore deve inoltre pagare tutte le spese condominiali, anche solo deliberate, sino alla data di vendita salvo patto contrario.

Disdetta delle utenze

Vanno chiusi i contratti delle utenze relativi all’immobile venduto (gas, luce, acqua, telefono) in alternativa è possibile optare per il subentro in accordo con il nuovo acquirente, richiedendo agli enti fornitori la voltura dei contratti al nuovo proprietario.

Vuoi affittare il tuo box?

Ci sono tantissime persone che mi chiedono come devono fare per affittare il loro box auto.

Vediamo, quindi, quali sono gli adempimenti legati alla stipula di un contratto di affitto garage sia sotto l’aspetto fiscale che condominiale.

Norme da applicare al contratto di locazione garage.

Ci sono principalmente due leggi che in Italia disciplinano la locazione in generale: la Legge 392 del 1978 e la Legge 431 del 1998.

Ne l’una, ne l’altra legge regolano i contratti di locazione dei garage, quindi ci si deve rifare al codice civile.

Dobbiamo applicare gli articoli a partire dal 1571 del codice civile, cioè quelli che regolano la locazione di tali beni e che definiscono questa tipologia di affitto come un contratto mediante il quale un individuo, dietro il pagamento di un corrispettivo, cede il godimento di un bene ad un altro individuo.

Non ci sono norme che interessano la vera e propria determinazione del canone in base a dei parametri regolamentari o normatici, come avviene invece per i contratti 3+2, quindi, tale canone, è rimesso ad una libera contrattazione delle due parti.

La durata dell’affitto per questi contratti

Per concordare la durata di una locazione di un box auto, bisogna rifarsi all’articolo 1573 del codice civile, la quale dichiara che “salvo differenti norme, l’affitto di un garage non si può stipulare per un tempo superiore ai trenta anni. Se si stipula per un periodo maggiore o in perpetuo, viene ridotto al suddetto termine”.

Per la recessione anticipata dobbiamo rifarci sempre codice civile ed è possibile soltanto dov’è specificamente disciplinata dalle due parti (come viene stabilito dagli articoli 1372 e 1373 del codice civile che riguardano gli effetti del contratto e il recesso).

Ovviamente, resta possibile per entrambe le parti la possibilità di richiedere la risoluzione anticipata del contratto in alcuni casi previsti dalla legge, come ad esempio per inadempimento.

Registrare il contratto è obbligatorio?

Per quanto riguarda la registrazione dei contratti di locazione dei box auto, si applicano le norme comprese nel D.P.R. 131 del 1986 per le quali, salvo in caso di locazioni della durata minore di trenta giorni totali nell’arco di un anno, un contratto di locazione garage o box auto, deve essere registrato entro, e non oltre, trenta giorni dalla sua sottoscrizione come un qualsiasi altro contratto di locazione.

Quali sono i costi della registrazione?

Si deve pagare l’imposta di registro pari al 2% sull’ammontare complessivo del canone concordato, che comunque non sia inferiore a 67 euro l’anno. Questo inporto deve essere diviso equamente tra le parti.

Inoltre occorrono 4 marche da bollo da 16 euro ( 1 marca da bollo per ogni copia se il contratro non supera le 4 pagine e le 100 righe).

La plusvalenza immobiliare

Hai acquistato una casa ad un prezzo molto basso e ora vuoi rivenderla, guadagnando qualcosina?

È giusto che tu sappia che in quel guadagno andrai a pagare una tassa che si chiama plusvalenza immobiliare.

Per plusvalenza intendo la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un bene, in questo caso di un immobile.

Immaginiamo che hai acquistato l’abitazione in questione ad un prezzo di 125.000 euro e che sei riuscito a rivenderla, dopo due anni a 160.000 euro. Avrai una plusvalenza di 35.000 euro.

In alcuni casi, la plusvalenza immobiliare va tassata ed è per questo che ti insegnerò a calcolarla e soprattutto ad individuare casi e comportamenti che possono o ridurre l’imposta sulla plusvalenza immobiliare stessa oppure eliminarla del tutto

Tasse vendita casa: la tassazione della plusvalenza sulle operazioni speculative

La tassazione delle plusvalenza deve essere dovuta quando la casa verrà rivenduta entro 5 anni dall’acquisto oneroso.

Sottolineiamo oneroso in quanto tale norma non va assolutamente applicata nel caso in cui l’immobile sia stato ricevuto per successione.

Questo vuol dire che un immobile che ti viene lasciato dal nonno o da uno zio non è sottoposto a tassazione della plusvalenza.

I 5 anni sono dunque una soglia fondamentale entro la quale la compravendita dell’immobile viene considerata come atto speculativo e dunque fonte di reddito da tassare.

I casi in cui non deve essere applicata l’imposta sulla plusvalenza immobiliare

Ci sono in realtà, oltre a quello dell’acquisto per successione, diversi casi nei quali la tassazione della plusvalenza compravendita immobiliare non deve essere applicata anche nel caso in cui non siano passati 5 anni dalla data di acquisto.

Non si deve pagare la tassa sulla plusvalenza nel caso in cui:

  • l’immobile sia stato acquistato per donazione;
  • tu e/o i tuoi familiari abbiano abitato nell’immobile in questione per un periodo maggiore della metà del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita;

Sul secondo punto è forse necessario intervenire al fine di chiarire un punto che può fare la differenza tra il pagare un’imposta molto sostanziosa e invece non pagare nulla.

Innanzitutto bisogna partire calcolando il numero di mesi o di giorni tra l’acquisto dell’immobile e la sua vendita.

A fare fede in questo caso saranno le date di rogito per l’acquisto e per la vendita. Successivamente si dovranno contare i giorni per i quali si è mantenuta la residenza nell’abitazione in questione, e qui a fare fede è la residenza anagrafica.

Nel caso in cui i giorni di residenza tuoi e/o dei tuoi familiari siano superiori al tempo tra acquisto e vendita diviso due, non dovrai pagare alcuna imposta.

Quanto si paga di imposta sulla plusvalenza immobiliare?

Hai due opzioni per pagare l’imposta sulla plusvalenza immobiliare:

  • puoi calcolare la plusvalenza e inserirla sotto la voce “altri redditi” della dichiarazione dei redditi, per poi pagare la relativa aliquota IRPEF di riferimento;
  • puoi chiedere in sede di rogito di applicare un’imposta sostitutiva del 20%, che va pagata contestualmente al rogito e che il notaio si preoccuperà di pagare una volta che l’atto sarà registrato per via telematica;

Per quanto riguarda la seconda opzione non è assolutamente possibile scegliere questo tipo di tassazione successivamente alla chiusura del rogito e che devono farne richiesta tutti gli eventuali venditori, la cui volontà deve dunque concorrere nel caso in cui si tratti di un bene immobile cointestato.

Ti ricordo anche che, nel caso di pagamento dilazionato, l’imposta sulla plusvalenza è dovuta immediatamente nel caso in cui si dovesse scegliere la seconda opzione.

Plusvalenza cessione immobile: le migliorie

Le migliorie che hai fatto sull’immobile, le cui relative spese siano state regolarmente registrate, possono essere sottratte dal calcolo della plusvalenza.

Immagina di avere ottenuto una plusvalenza immobiliare di 35.000 euro, e di avere spese documentate per il miglioramento dell’immobile di 22.000 euro.

L’imposta dovrà essere versata soltanto per la differenza tra la plusvalenza e le migliorie documentate, ovvero 13.000 euro.

Allo scopo del calcolo della base imponibile sulla plusvalenza devi sapere che le opere in questione devono essere effettivamente delle migliorie, e che non possono essere fatte rientrare le operazioni ordinarie di manutenzione all’interno di questa categoria!

Le norme di legge di riferimento: L’art. 67 TUIR

Per chi volesse approfondire la materia non mi resta che segnalare la norma di legge che opera in relazione alle plusvalenze sulle cessioni immobiliari.

Ad essere operativo in questi casi è l’articolo 67 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), che al comma b) fa appunto riferimento alle plusvalenze che vengono realizzate attraverso la cessione, a titolo oneroso, di immobili che vengano ceduti entro 5 anni dalla loro costruzione o dal loro precedente acquisto.

Diritto di superficie

Il diritto di superficie è disciplinato dall’articolo 952 del codice civile che stabilisce il diritto del proprietario di cedere ad altri il diritto di costruire su tale suolo ed è il diritto di alienare edifici presenti su esso, pur mantenendo la proprietà del terreno.

Una volta stipulato il contratto, che può prevedere in modo espresso un termine finale, il titolare del diritto di proprietà del suolo non potrà recedere unilateralmente e sarà impossibile per i terzi contrastare il diritto del superficiario. Se è previsto un termine finale del contratto, giunta la data prevista, la proprietà dell’immobile costruito sul suolo passa a colui che è proprietario del suolo.

Quello che mi lascia basita è il fatto che molte persone non sappiano neanche di aver acquistato una casa su questo diritto. Mi ritrovo quindi a dover dire alla gente che al momento la vendita del loro immobile non è possibile se non nei due casi che andrò a spiegare sotto, lascio immaginare le reazioni:

Perchè il notaio/ l’ agenzia non mi ha detto nulla?

Sottolineo che chi acquista il diritto di superficie può legittimamente alienare a terzi il diritto di proprietà sull’edificio costruito, ovviamente disgiunto dal diritto di proprietà del suolo.

La durata di tale diritto, se non specificata, è indeterminata. Nel comune di Milano il diritto di superficie è quasi sempre per 99 anni. Le società costruttrici hanno

quindi edificato stipulando una convenzione con il comune con accordo di concessione del terreno per appunto 99 anni.
Acquistare il diritto di superficie, può essere vantaggioso perchè si acquistano immobili ad un prezzo di mercato ridotto ma per rivendere l’immobile bisogna scegliere principalmente tra due opzioni:

1. Vendere solo il diritto di superficie residuo e quindi il proprietario dell’immobile dovrà richiedere al proprietario del suolo qual è il prezzo massimo di cessione, ovvero il prezzo al quale può vendere l’immobile senza riscattare il diritto di superficie (il prezzo è tabellare, varia da zona a zona all’interno dello stesso Comune ma solitamente è di molto inferiore al valore di mercato)

2. Riscattare il diritto di superficie pagando al proprietario del suolo il ” pezzo di terreno” relativo al suo immobile. In questo modo diventa pieno proprietario ( diritto di proprietà del suolo + diritto di superficie del bene). A Milano è l’opzione maggiormente utilizzata per la vendita degli immobili dell’ ALER Azienda Lombarda Edilizia Residenziale).